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art. 67 - Richiesta di compenso professionale alla controparte

art. 67 - Richiesta di compenso professionale alla controparte (2014)

Art. 67 - Richiesta di compenso professionale alla controparte

1. L'avvocato non deve richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione e vi sia l'accordo del proprio cliente, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge.

2. L'avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, può chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a seguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un procedimento giudiziale o arbitrale.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.


PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 50.Richiesta di compenso professionale alla controparte

E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

* I-In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente. 


Sentenze - Decisioni:

richiesta di compenso alla controparte
Vìola il dovere di correttezza l’avvocato che richieda alla controparte il pagamento del proprio compenso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge ovvero in assenza di specifica pattuizione intervenuta con il proprio cliente (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 100 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

Richiesta di compenso professionale alla controparte
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che impropriamente richieda le spese legali, ad esso dovute dai propri clienti, direttamente al debitore e senza darne comunicazione ai clienti medesimi, e che allo stesso tempo, dopo averle ricevute, le fatturi quali pagamento di prestazione professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 14 dicembre 2009) Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 28 settembre 2011, n. 147 Pubblicato in Giurisprudenza CNF 

integra violazione degli artt. 37 e 51 del codice deontologico la condotta del professionista che, ricevuto incarico dal proprio cliente di rappresentarlo ed assisterlo in una controversia successoria sorta con gli altri coeredi, assuma, dopo la revoca del mandato, la difesa di altro coerede, in quanto il mandato originariamente espletato deve ritenersi tale da limitare la sua indipendenza e da ingenerare nei terzi il sospetto che la condotta dell'avvocato non sia improntata a canoni di assoluta correttezza. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. roma, 22 aprile 2004). consiglio nazionale forense decisione del 22-12-2007, n. 234 pres. alpa - rel. alpa - p.m. martone (conf.) 

integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l'illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato - indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia - assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di bergamo, 19 ottobre 2007). consiglio nazionale forense decisione del 09-01-2009, n. 1 pres. alpa - rel. alpa - p.m. fedeli (conf.)

 

la proposizione del ricorso per la modifica dei patti e delle condizioni della separazione consensuale da parte del legale che nel giudizio di separazione abbia rappresentato e difeso entrambi i coniugi, comporta l'utilizzo di documenti e di informazioni necessariamente acquisiti nei confronti di entrambe le parti per regolare i rapporti consensualmente, con conseguente configurabilità della violazione dell'art. 51 c.d.f. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di trani, 10 maggio 2007). (consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 117 pres. alpa - rel. mariani marini - p.m. fedeli (conf.) 

l'obbligo gravante sull'avvocato che abbia assistito entrambi i coniugi in controversie familiari di astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi, ha autonoma rilevanza sia rispetto alla previsione generale di cui al primo comma dell'art. 37 del codice deontologico forense, sia rispetto a quella del successivo art. 51 dello stesso codice ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di possibili posizioni di conflitto. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di vicenza, 20 giugno 2007). 
(consiglio nazionale forense, decisione del 14-10-2008, n. 116 pres. alpa - rel. mauro - p.m. martone (conf.)

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