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4.1.4 - IL COMPENSO PER L’ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

Il regolamento originario inserito nel D.M. 55/2014 è rimasto, con riferimento alla struttura, identico: Capo I disposizioni generali, Capo II - disposizioni concernenti l’attività giudiziale, Capo III - disposizioni relative all’attività penale e Capo IV disposizioni riguardanti l’attività stragiudiziale.

 

IL COMPENSO DOVUTO ALL’AVVOCATO PER L’ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

 INTRODUZIONE

Il D.M. 55/2014, come successivamente modificato, regolamenta al Capo III le modalità per la determinazione del compenso dovuto all’avvocato per l’attività stragiudiziale e prevede apposite tabelle con i parametri.

Il regolamento, con la originaria formulazione, accanto alla tabella numero 26 titolata “prestazioni assistenza stragiudiziale” e alla tabella numero 27 “titolata arbitrato” ha previsto una ulteriore tabella (n. 25 bis) titolata “delle procedure di mediazione o di negoziazione assistita”.

Il regolamento prevede, inoltre, la ipotesi per la determinazione del compenso (articolo 26) per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale e stabilisce che il compenso è liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 %, da calcolare sul valore dei beni amministrati, tenendo conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.

L'articolo 4 del D.M. 37/2018 interviene sull'articolo 19 del D.M. 55/2014 stabilendo che il giudice può liquidare il compenso tenendo conto dei valori medi espressi dalla tabella che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50%.

L'articolo 5 del D.M. 37/2018, novellando l'art. 20 del D.M. 55/2014, dispone che il compenso per le prestazioni rese dall'avvocato nell'ambito delle procedure di mediazione o di negoziazione assistita sia liquidato in base ai parametri delineati dalla tabella n. 25-bis.

Le due procedure vengono così distinte dalle più generali prestazioni di assistenza stragiudiziale, i cui valori di riferimento sono previsti dalla tabella n. 25.

Il D.M. 147, in vigore dal 23 Ottobre 2022, conferma le precedenti disposizioni limitando gli aumenti e le diminuzioni fin la  50%  e prevede nuove tabelle: tabella 25; tabella 25 bis e tabella 26. 

 PARAMETRI E SCAGLIONI

Restano ferme le due tipologie di parametri:

1-parametri numerici sviluppati in tabelle

2-parametri speciali (generali) modificativi in relazione ai casi concreti

1) parametri numerici tabellari

Il Decreto 55/2014, con la originaria formulazione, e con le successive sviluppa le tabelle con specifici parametri per ogni fase e per ogni scaglione con la forma progressiva corrispondente a quella prevista per il contributo unificato.

Le tabelle sono sviluppate ina forma progressiva corrispondente a quella prevista per il contributo unificato fino al valore di 520.000.

Il nuovo DM 147/2022 cambia completamente il sistema per determinare i parametri per gli importi superiori a 520.000 sostituendo il criterio attualmente vigente (che individua il parametro applicando all'importo previsto per gli affari di valore sino a 520.000 € un aumento per scaglioni percentualmente decrescente) con quello secondo cui il compenso è liquidato sulla base di una percentuale proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%. A tal fine, per ragioni di maggiore chiarezza il D.M. 147/2022 ha previsto una nuova tabella (n. 25) allegata al regolamento. (Art. 22).

2) parametri generali che comportano aumenti o diminuzioni degli importi.

I parametri numerici previsti nelle tabelle, con il dm 147/2022, possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.

L'inciso "di regola" previsto dal D.M. 55/2014, e’ stato eliminato da tutti gli articoli.

I parametri generali sviluppano, con riferimento al singolo caso e determinano, variazioni in aumento o in diminuzione collegati ad una serie di fattori che devono essere tenuti presenti ai fini della liquidazione del compenso.

Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto

- delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.

- in ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.

Per gli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.

Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella n. 27 allegata.

Come già specificato dal D.M. 37/2018 il compenso è dovuto a ciascun arbitro.

 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’AFFARE

a. valore determinato o determinabile

Il valore dell’affare è determinato a norma del codice di procedura civile avendo sempre riguardo al valore effettivo dell’affare ed anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

Il decreto stabilisce poi che

- per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.

- per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

- per l’assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l’interesse sostanziale del cliente.

- per l’assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

b. valore indeterminabile

Qualora il valore effettivo dell’affare non è determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

 Il D.M 147/2022

-ha stabilito che se l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte. (Art. 18, c. 1).

-ha previsto che i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti; (Art. 20 c.  bis).

- ha introdotto dei parametri di riferimento per i compensi a tempo. La legge n. 247 del 2012 ammette la pattuizione a tempo, ma finora non era stata individuata una soglia economica che possa fungere da riferimento nell'ambito degli accordi tra cliente e professionista nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Tale soglia viene individuata in una forbice tra un minimo di 200 e un massimo di 500 € per ciascuna ora. (Art. 22 bis). 

 Particolari caratterizzazioni:

a-pluralità di difensori e società professionali – Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l’opera prestata.

b-società di avvocati – Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

c-praticanti avvocati abilitati al patrocinio – Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

d-incarico non portato a termine – Per l’attività prestata dall’avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

 LE SPESE E LE INDENNITA’ DI TRASFERTA

LE SPESE

1.Spese documentate

Oltre al compenso è dovuto all’avvocato il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni.

2.Spese forfetarie

All’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione. (art. 2 D.M.)

3.Spese ed indennità trasferte (art 27)

All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un’indennità di trasferta.

Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un’indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.