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omessa attestazione di conformità del difensore di copia analogica della decisione

omessa attestazione di conformità del difensore di copia analogica della decisione – limiti all’improcedibilità del ricorso- Deposito di copia analogica della decisione redatta in formato elettronico e firmata digitalmente – Omessa attestazione di conformità del difensore – Improcedibilità del ricorso – Limiti – Cass. Civ, Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312, commento a cura dell’Avv. Giorgia Franco.

Fatto. La trattazione della causa in argomento era stata originariamente disposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., dinanzi alla Sesta Sezione Civile, con proposta del relatore di definizione del procedimento con pronuncia di improcedibilità del ricorso, per avere la ricorrente depositato la copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, effettuata a mezzo PEC, non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi di legge. Ciò in conformità con l'orientamento espresso dall'ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765 della medesima Sezione e da numerose successive conformi.

Alla luce del dibattito camerale, si era rilevato, però, che, con la successiva Cass., Sez. Un. 24 settembre 2018, n. 22438, era stata esclusa l'improcedibilità dell'impugnazione in caso di tempestivo deposito di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, pur senza attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, se il controricorrente avesse depositato copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non avesse disconosciuto la conformità della copia informale dell'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.

Pertanto, rimessa la questione alle Sezioni Unite, nell’ordinanza si sottolinea che il problema centrale da risolvere sia quello di stabilire se, in assenza, nel fascicolo, di copia autentica della sentenza impugnata, che risulti essere stata notificata a mezzo PEC e tempestivamente depositata agli atti appunto priva dell'attestazione di conformità, senza il disconoscimento da parte del controricorrente della conformità della suddetta copia all'originale telematico, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile o se, invece, debba pervenirsi a una diversa soluzione sulla base delle successive Sezioni Unite 2018.

Decisione. Le Sezioni Unite ritengono procedibile il ricorso, partendo dalla seguente pronuncia:

deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione dell’improcedibilità al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 10648 e 27199 del 2017).

Da ciò, a parere della Corte, si desume che, in tale contesto, nonché "in ambiente di ricorso analogico e di norme processuali calibrate su tale forma di atto", ai fini della procedibilità del ricorso la decisione impugnata e la relata di notifica sono presi in considerazione sia come atti processuali (ovviamente di valenza diversa), sia con riguardo all'attività rappresentata dal relativo deposito, nella necessaria ricerca di un punto di equilibrio, che consenta di bilanciare l’esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto dalla Costituzione e dalla CEDU.

Deve essere, inoltre, rammentato che la decisione censurata è l'oggetto dell’impugnazione, mentre il ricorso è l'atto - indefettibile - che dà impulso al giudizio di cassazione; pertanto, la sentenza può essere depositata anche dopo (purché nel termine di venti giorni dall'ultima notifica) o addirittura non essere depositata da parte del ricorrente se, come si è detto, si tratta di sentenza notificata prodotta dal controricorrente.

Le Sezioni Unite del 2018, muovendo da tali premesse, hanno espressamente affermato di voler proseguire sulla strada tracciata dalle più recenti pronunce di legittimità previamente citate, con la finalità di dare una più intensa applicazione ai principi del giusto processo e, in particolare, della sua durata ragionevole alla stregua dell’art. 111 Cost., nonché all'art. 6 CEDU, secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in base al quale il diritto di accesso a una corte, pur prestandosi a limitazioni implicitamente ammesse in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, verrebbe leso ove la sua regolamentazione cessi di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisca una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente (cfr. Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia e 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia).

In altri termini, le Sezioni Unite hanno voluto evitare qualunque vulnus agli artt. 6 della CEDU, 47 della Carta UE e 111 della Costituzione, i quali concorrono ad attribuire il massimo rilievo all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento del principale scopo del processo, tendente a una decisione di merito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15144 del 2011).

E’ stato, pertanto, affermato che il destinatario della notifica telematica del ricorso per cassazione predisposto in forma di documento informatico e sottoscritto con firma digitale è in grado di effettuare direttamente tale verifica di conformità perché viene in possesso dell'originale dell'atto. Non dare rilievo a questa situazione si tradurrebbe in un "vuoto formalismo" privo di ragionevolezza e che rischierebbe di allungare i tempi processuali se non addirittura di rendere impossibile il raggiungimento di una decisione sul merito delle censure.

Per le suddette ragioni, attraverso il mancato disconoscimento del controricorrente, ovvero l'asseverazione "ora per allora", le Sezioni Unite hanno consentito il recupero della condizione di procedibilità anche oltre il termine di venti giorni, ma in tempi di "non apprezzabile ritardo", individuati nella medesima sentenza secondo il "meccanismo a formazione progressiva": vale a dire fino all'udienza ovvero alla camera di consiglio.

I suindicati principi appaiono applicabili anche all'ipotesi del deposito di copia della decisione impugnata notificata a mezzo PEC, non autenticata ma non disconosciuta dal controricorrente (cui si riferisce la presente ordinanza di rimessione).

In ambo i casi, il coinvolgimento del controricorrente, anche sotto forma di "non contestazione" della conformità della copia notificata all'originale, appare del tutto rispondente ai principi del giusto processo perseguiti dalle succitate sentenze, perché è proprio il controricorrente ad effettuare la notifica.

A ciò può aggiungersi che, poiché uno degli interessi prevalenti perseguiti dal legislatore in materia di deposito del ricorso e dei suoi allegati - insieme con la tempestività della relativa procedura - è la salvaguardia della fedeltà documentale, non v’è dubbio sul fatto che, essendo la sentenza un atto pubblico, la verifica di conformità che, in questo caso, viene ad essere affidata alla collaborazione del depositante dell'atto e del controricorrente, è, in ogni caso, presidiata da incisive sanzioni, anche penali.

Principio di diritto. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore… o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga solo intimato (oppure tali rimangono alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. I medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito di copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata (e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute) senza attestazione di conformità del difensore …, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.