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Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015

Questioni rilevabili di ufficio - Dovere di sottoporle alle parti - Ambito applicativo dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - Questioni di esclusiva rilevanza processuale - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015

In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015