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Procedimento civile - riunione e separazione di causa – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21761 del 23/09/2013

Litispendenza e continenza - Art. 39 cod. proc. civ. - Medesimo ufficio giudiziario - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi. 

Gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse (nella specie, opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi), pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21761 del 23/09/2013