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Procedimento civile - termini processuali - perentori – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2899 del 14/02/2005

Prorogabilità - Esclusione - Difficoltà non imputabili alla parte - Rilevanza - Prova - Onere a carico della parte stessa - Fattispecie in tema di rinnovazione della notifica dell'appello incidentale.

Il termine perentorio fissato dal giudice per il compimento di atti processuali (nella specie, per la rinnovazione della notifica dell'appello incidentale, ex art. 291 cod. proc. civ.) non può essere sospeso o prorogato, neanche per accordo delle parti, senza che l'interessato abbia provato una difficoltà a lui non imputabile.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2899 del 14/02/2005