Procedimento civile - litisconsorzio - necessario – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25307 del 28/11/2014

Integrazione del contraddittorio - Ordine del giudice - Osservanza del termine perentorio per la notificazione dell'atto - Mancato perfezionamento della notificazione per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario - Rimedio utilizzabile - Rimessione in termini - Esclusione - Rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità.

Nei giudizi a litisconsorzio necessario, qualora la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, benché effettuata nel termine perentorio concesso dal giudice, non si sia perfezionata per incompleta trascrizione dell'indirizzo del destinatario, non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini, di cui all'art. 184 bis cod. proc. civ., "ratione temporis" vigente, la cui applicabilità presuppone che la parte sia incorsa in una decadenza, ma va fissato, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., un termine perentorio per la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, trattandosi di vizio assimilabile alla violazione delle norme che disciplinano il procedimento di notificazione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25307 del 28/11/2014