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Procedimento civile - notificazione - relazione di notifica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 11/09/2014

Impugnazioni civili - Termine per impugnare - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario della notifica - Prevalenza di quest'ultima - Fondamento - Dedotta falsità dei dati riportati nella relata del documento consegnato al destinatario - Rimedio esperibile - Querela di falso - Fondamento.

Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull'atto consegnato a quest'ultimo, il quale non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l'impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, provare mediante querela di falso - trattandosi di contrasto tra due atti pubblici - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento "quoad tempus" delle formalità di notifica.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19156 del 11/09/2014