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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 16/03/2012

Attinenza alla titolarità del diritto litigioso - Conseguenze - Valutazione anticipata rispetto alla decisione di merito - Possibilità - Esclusione - Valutazione con la decisione di merito - Necessità - Conseguenze in tema di riassunzione del processo interrotto.

La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda, e non anticipatamente in funzione preclusiva degli atti d'impulso volti a riattivare il processo interrotto; pertanto, il giudice deve dare seguito all'istanza di riassunzione proposta da chi si afferma successore a titolo particolare nel diritto della parte processuale estinta, impregiudicato l'accertamento dell'effettiva spettanza del diritto medesimo all'esito della valutazione della prova dell'allegata successione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 16/03/2012