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Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011

Interruzione per morte di una parte - Mancata riassunzione nei confronti di taluno dei coeredi - Estinzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso - Necessità.

La mancata riassunzione del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011