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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016

Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante decisio con sentenza impugnata - Sospensione ex art. 337 c.p.c. - Necessità.

In tema di contenzioso tributario, secondo la disciplina vigente "ratione temporis", anteriormente al 1° gennaio 2016 ed alle modifiche di cui al d.lgs. n. 156 del 2015, la sospensione necessaria del processo civile di cui all'art. 295 c.p.c. non è applicabile allorché la ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello potendo in tal caso trovare applicazione solo l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17613 del 05/09/2016