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Procedimento civile - giudice - collegio - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13202 del 20/06/2005

Violazione delle norme del codice di rito sulla rimessione della causa al collegio - Rilevanza invalidante sulla sentenza - Condizioni - Procedimento di separazione personale dei coniugi - Rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di c.t.u. sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento - Sentenza del collegio limitata alla separazione e all'addebito - Legittimità, nonostante l'anomalia nella rimessione al collegio - Configurabilità.

Procedimento civile - atti e provvedimenti in genere - nullità - in genere - Violazione delle norme del codice di rito sulla rimessione della causa al collegio - Rilevanza invalidante sulla sentenza - Condizioni - Procedimento di separazione personale dei coniugi - Rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di c.t.u. sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento - Sentenza del collegio limitata alla separazione e all'addebito - Legittimità, nonostante l'anomalia nella rimessione al collegio - Configurabilità.

In tema di rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore, l'eventuale violazione degli artt. 187, 188 e 189 cod. proc. civ. in tanto rileva in quanto si ripercuota sulla decisione della controversia e, quindi, si risolva in un vizio della sentenza, pronunciata dal collegio senza che quest'ultimo abbia rilevato il vizio contenuto nel provvedimento di rimessione. Pertanto, nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, l'anomalia processuale rappresentata dalla rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, non spiega alcun effetto invalidante sulla sentenza allorché, avendo le parti ritualmente formulato le loro conclusioni, questa abbia statuito sulle sole domande (separazione ed addebito) sulle quali il collegio non abbia ravvisato la necessità di ulteriore istruzione e sulle quali l'istruzione non era in corso.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13202 del 20/06/2005