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Procedimento civile - legittimazione - in genere (poteri del giudice) – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18740 del 09/12/2003

Difetto di legittimazione attiva - Rinuncia all'azione da parte dell'attore - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

Qualora l'originario attore riconosca il fondamento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, dedotta parte dalla convenuta, e chieda di essere estromesso dal giudizio, si ha una rinunzia all'azione, disciplinata dall'art. 306 cod.proc.civ., che può dar luogo non ad estromissione dal giudizio, ma all'estinzione del giudizio stesso in caso di accettazione da parte del convenuto e previa offerta di rimborso delle spese di giudizio. L'estromissione, ex art. 109 cod.proc.civ., ricorre invece nella diversa ipotesi in cui due o più soggetti richiedano l'adempimento di una stessa obbligazione nei confronti di una medesima persona, che non contesti di dovere la prestazione, ma si dichiari disponibile ad eseguirla in favore di chi risulterà averne diritto all'esito del giudizio.

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18740 del 09/12/2003