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Procedimento civile - domanda giudiziale - conclusioni definitive – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 09/04/1973

Irritualmente presentate - riapertura dell'istruzione - ammissibilita delle predette conclusioni - condizioni.*

La riapertura della fase istruttoria, ai sensi dell'art 280 cod proc civ, con il rinvio della causa al giudice istruttore da parte del collegio, reinveste le parti nell'Esercizio dei loro poteri processuali. Perche, pero, le conclusioni irritualmente formulate nella precedente fase possano inserirsi nel thema decidendi ed essere prese in esame con la sentenza, occorre che siano riproposte davanti all'istruttore e riprodotte nella nuova precisazione delle conclusioni. ( V 863/70, mass n 346224; 610/70, mass n 345744; ( V 332/70, mass n 345216; 303/68, mass n 331238).*

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 09/04/1973