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Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017

Cause scindibili - Domande connesse proposte nello stesso giudizio – Evento interruttivo riguardante soltanto una di esse – Sorte del giudizio non colpito da tale evento – Riassunzione – Necessità – Esclusione -Procedimento civile - Riunione e separazione di causa In genere.

Nel caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale in qualità di fideiussore, ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo deve continuare tra il fideiussore, che non ha alcun onere di provvedere alla riassunzione del giudizio, ed il creditore, non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017