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Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22797 del 29/09/2017

Riassunzione nei confronti degli eredi - Decisione della causa nei confronti di ciascuno di essi individualmente e personalmente - Necessità.

Per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22797 del 29/09/2017