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Consegna di copia dell'atto a persona legittimata

Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio - consegna di copia dell'atto a persona legittimata, ma diversa dal destinatario - esecuzione della consegna nei luoghi prescritti dall'art. 139 c.p.c. - necessità - indicazione nella relata di notifica di un luogo di consegna diverso da quelli previsti dalla norma - nullità della notificazione - mancata precisazione nella relata del luogo di consegna - validità della notificazione- presunzione di effettuazione della notifica in uno dei luoghi prescritti - sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24681 del 08/10/2018

>>> La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24681 del 08/10/2018