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Sospensione del processo - in genere - cumulo di domande ex art. 104 c.p.c.

Procedimento civile - sospensione del processo - in genere - cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. - sussistenza di una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate - sospensione dell'intero giudizio - necessità - esclusione - fondamento - possibile separazione delle domande - mancata separazione - potere discrezionale del giudice - motivazione – necessità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018

La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le dette domande, giacché l'art. 103, comma 2, c.p.c., richiamato dal successivo art. 104, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non procedervi ove tale separazione sia inopportuna. Poiché la sospensione rappresenta, quindi, un'evenienza che interferisce sul normale svolgimento del processo, incidendo sul principio della ragionevole durata, compete al giudice, qualora venga in rilievo una ipotesi di sospensione relativa ad una delle domande cumulate, ponderare ed adeguatamente motivare le ragioni del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali di separazione e la decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018