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Notificazione - a persona irreperibile - Notificazione effettuata presso la residenza anagrafica – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4274 del 13/02/2019

Procedimento civile - notificazione - a persona irreperibile - Notificazione effettuata presso la residenza anagrafica – Differente residenza effettiva del destinatario dell'atto – Conoscenza o conoscibilità della differenza - Prova – Valenza fidefacente della relata - Esclusione.

La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4274 del 13/02/2019

Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Civ_art_2697