Skip to main content

Capacita' processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - Processo - Legitimatio ad processum - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6996 del 11/03/2019

Procedimento civile - capacita' processuale - rappresentanza del procuratore e dell'institore - Processo - Legitimatio ad processum - Procuratore della persona giuridica - Verifica - Necessità - Fondamento - Eccezione della parte avversa - Mancata prova - Preclusione - Deposito in cassazione - Tardività.

L'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e, quindi, di "legitimatio ad processum", quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così, impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanza processuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fa sorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa. Ne deriva che ove la contestazione avvenga anche in sede di legittimità, attraverso la formulazione di uno specifico motivo d'impugnazione, la prova della sussistenza del potere rappresentativo potrà essere data, previa notifica, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ma l'onere di sanatoria non può andare oltre il deposito del controricorso.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6996 del 11/03/2019

Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_077, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_372

Legitimatio ad processum