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Ricusazione e astensione - Procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c. - Disciplina scaturente dal d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016 - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c. - Disciplina scaturente dal d.l. n. 168 del 2016, convertito con la l. n. 197 del 2016 - Proposta - Non decisorietà di tale atto - Ricusazione del relatore - Obbligo di relativa astensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019

Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052