317. (Rappresentanza davanti al giudice di pace)
Codice di procedura civile Libro secondo: DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Capo I: DISPOSIZIONI COMUNI Capo II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE Capo III: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 317. (1) (Rappresentanza davanti al giudice di pace)
Art. 317. (1) (Rappresentanza davanti al giudice di pace)
1. Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
2. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
---
(1) Articolo da ultimo così modificato dall'art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.
___________________________________________________________
Giurisprudenza:
Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo le massime di riferimento in ordine di pubblicazione - La visualizzazione delle massime può essere modificata attivando la speciale funzione prevista. E' possibile attivare una ricerca full test inserendo la parola chiave nel campo "cerca"
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello