119. (Imposizione di cauzione)
Codice di procedura civile Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI Titolo V: DEI POTERI DEL GIUDICE 119. (Imposizione di cauzione)
Art. 119. (Imposizione di cauzione)
1.Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.
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