746. (Collazione di copie)
Codice di procedura civile Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo III: DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI 746. (1) (Collazione di copie)
Art. 746. (1) (Collazione di copie)
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.
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(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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