720.2 bis (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)
Codice di procedura civile Libro Quarto: DEI PROCEDIMENTI SPECIALI Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Capo II: DELL'INTERDIZIONE, DELL'INABILITAZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (1) 720-bis. (1) (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)
Art. 720-bis. (1) (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)
1. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
2. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
3. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
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(1) Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2004, n.6.
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