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Chi siamo - organismo di mediazione n. 1120

 

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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI UFFICIO II -

ORDINI PROFESSIONALI E ALBI REPARTO V - ALBI E REGISTRI

 

Verificato, in particolare, il possesso, da parte della "FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L'EUROPA S.R.L.", dei seguenti requisiti:

    capacità finanziaria corrispondente ad un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;

    capacità organizzativa per aver attestato di poter svolgere l'attività in due regioni o in una regione e due province;

    compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; possesso della polizza assicurativa corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, feti, b) del d.m, n. 180/2010;

    sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti; trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo;

    garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio dì mediazione;

    conformità del regolamento alla legge e al d.m. 180/2010, come modificato con decreto ministeriale 6 luglio 2011 n. 145 e con decreto ministeriale 4 agosto 2014 n.139;

Verificato il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) e dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 180/2010

 

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto ministeriale n. 180/2010,

DISPONE

l'iscrizione della "FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L'EUROPA S.R.L", con sede legale in ROMA (RM) (cap. 00193), VIA CRESCENZIO n. 43, C.F. 13989971000 e P.IVA 13989971000, sito web FOROEUROPEO.IT, e- mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., nel registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all'art. 3 del d.m. 18 ottobre 2010 n. 180, al numero progressivo 1120.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell''iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi della "FOROEUROPEO - AVVOCATI PER L’EUROPA S.R.L", ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 180/2010.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 180/2010.

Roma, 10/02/2023

IL MAGISTRATO DELEGATO

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.