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Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob – Cass. n. 20251/2021

Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Operazione in conflitto di interessi - Art. 23, comma 3, Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 - Consenso anche tacito del cliente - Necessità - Fondamento.

 

In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 23, comma 3, Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, nel testo applicabile "ratione temporis", non ha abdicato al principio "disclose or abstain", posto alla base della previgente disciplina del conflitto di interesse, risultante dall'art. 27 Regolamento Consob n. 11522 del 1998, poiché le nuove disposizioni, pur essendo finalizzate a prevenire le situazioni di conflitto, prevedono che, ove queste ultime comunque si presentino, l'intermediario sia tenuto ad informare chiaramente il cliente prima di agire per suo conto, mettendolo nella condizione di assumere decisioni consapevoli, che non possono non essere espressione di un assenso, anche solo tacito, all'esecuzione dell'operazione in conflitto.

Corte di Cassazione, Sez.1 - , Sentenza n. 20251 del 15/07/2021 (Rv. 661821 - 01)

 

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