Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo III: Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere 35. (Volumi dei provvedimenti originali)
Art. 35. (Volumi dei provvedimenti originali)
Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.
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