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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2602 del 07/02/2006

Opposizione allo stato passivo - Proposizione di domande riconvenzionali - Ammissibilità - Limiti. 

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, in cui sono preminenti le esigenze di celerità nello svolgimento del giudizio, non sono ammissibili domande riconvenzionali che siano solo genericamente o indirettamente ricollegabili al rapporto sul quale il creditore ha fondato la propria richiesta di insinuazione al passivo, e non invece rigorosamente dipendenti dal medesimo fatto dal quale trae origine detta pretesa creditoria. Ne consegue che, ove il curatore fallimentare non si limiti a far valere la pretesa revocatoria ex art. 67 legge fall., al solo scopo di paralizzare la contrapposta pretesa del creditore che voglia far ammettere al passivo un proprio credito o far riconoscere una causa legittima di prelazione, ma proponga, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una vera e propria domanda riconvenzionale, questa è inammissibile, pur quando eventualmente si ricolleghi al medesimo rapporto al quale ha fatto riferimento il creditore ricorrente, atteso che essa si fonda su di un fatto (il compimento dell'atto revocando) - e, dunque, su di un titolo - diverso e non dipendente da quello.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2602 del 07/02/2006