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Fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 335 del 09/01/2013

Vendita con incanto - Offerta dopo l'incanto - Modalità - Prestazione della cauzione - Commisurazione percentuale al prezzo di aggiudicazione provvisoria del primo incanto - Esclusione - Commisurazione percentuale al prezzo aumentato - Necessità.

In tema di vendita immobiliare disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, la cauzione che, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica ad esso apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80), deve accompagnare la ivi descritta eventuale offerta in aumento dopo l'incanto, va percentualmente commisurata al prezzo contestualmente proposto dall'offerente, e non a quello di aggiudicazione provvisoria scaturito dal primo incanto.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 335 del 09/01/2013