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Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 930 del 29/01/1992

Vendita di immobili - Modalità - Vendita all'asta - Comitato dei creditori - Parere - Obbligatorietà - Esclusione.

Ai fini della vendita di immobili appartenenti all'attivo fallimentare, la richiesta, ai sensi dell'art. 108 legge fall., del parere del comitato dei creditori (non prevista, peraltro, a pena di nullità) è obbligatoria solo quando il giudice delegato intenda procedere a vendita senza incanto, e non anche quando per la liquidazione dell'attivo sia prescelto il sistema della vendita all'asta.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 930 del 29/01/1992