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Fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Fallimento - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Fallimento - Risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore verificatasi in data anteriore alla l. n. 124 del 2017 - Applicazione dell'art. 72 quater l.fall. locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere.

Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), sono regolati dalla disciplina dell'art. 72 quater l.fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. Ne consegue che, in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base di tale valutazione sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o quello, in moneta fallimentare, del concedente stesso, da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, derivante dai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed i canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8980 del 29/03/2019

Cod_Civ_art_1526