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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Insolvenza - Significato oggettivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6978 del 11/03/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Insolvenza - Significato oggettivo - Manifestazioni rilevanti.

Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6978 del 11/03/2019