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irragionevole durata della procedura fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - reclami -Procedura fallimentare iniziata prima delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 - Decorrenza del termine di proposizione dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento - Individuazione di tale data. Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole

In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019

Cod_Proc_Civ_art_327