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dichiarazione di apertura di fallimento - imprese soggette – Cass. 13850/2019

Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato - Creditore insoddisfatto estraneo all'accordo - Istanza di fallimento - Ammissibilità - Omessa risoluzione dell'accordo omologato - Irrilevanza - Fondamento.

Nell'ipotesi di impresa che abbia ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il terzo estraneo all'accordo rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., a prescindere dall'intervenuta risoluzione dell'accordo omologato, in quanto si tratta di soggetto non vincolato dagli effetti del provvedimento di omologazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13850 del 22/05/2019 (Rv. 654044 - 01)