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Ammissione concordato preventivo –Cass. Sent. 16808/2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali - ammissione concordato preventivo - Concordato preventivo - Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Esclusione – Condizioni – Oneri probatori a carico dell’imprenditore – Assenza di pregiudizio e frode per i creditori - Necessità.

Il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.fall., la revoca dell'ammissione alla procedura, salvo che l'imprenditore dimostri nel relativo procedimento di revoca che tale pagamento non sia stato pregiudizievole per l'interesse dei creditori, essendo ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, né sia stato diretto a frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 16808 del 21/06/2019 (Rv. 654280 – 01)

Riferimenti normativi: RD_267_1942_art_160, RD_267_1942_art_161, RD_267_1942_art_167, RD_267_1942_art_173