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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30446 del 21/11/2019 (Rv. 656271 - 01)

Domanda di adempimento dell'obbligazione del terzo nei confronti dell'imprenditore poi fallito - Subentro del curatore nella posizione sostanziale e processuale del fallito - Conseguenze - Eccezioni proponibili dal terzo.

Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi; ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l'art. 2709 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30446 del 21/11/2019 (Rv. 656271 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704, Cod_Civ_art_2709Dlgs_14_2019_art_005