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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28984 del 08/11/2019 (Rv. 655952 - 01)

Società semplice - Attività agricola - Liquidazione - Compimento di nuove operazioni - Attività commerciale - Fallibilità - Fattispecie.

Impresa - imprenditore – agricolo - In genere.

L'esenzione dal fallimento dell’impresa societaria agricola viene meno quando quest'ultima, pure trovandosi in stato di liquidazione, assuma un nuovo rischio d'impresa esercitando un'attività tipicamente ausiliaria ai sensi dell'art. 2195, comma 1, c.c. (Nella specie la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società semplice agricola che, dopo aver ceduto a terzi i terreni su cui esercitava l'attività produttiva, quando era stata ormai posta in liquidazione aveva intrapreso l'attività commerciale di compravendita di piante).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28984 del 08/11/2019 (Rv. 655952 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2135, Cod_Civ_art_2195, Cod_Civ_art_2221, Cod_Civ_art_2251, Cod_Civ_art_2272Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_001