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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - rigetto dell'istanza di fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16411 del 21/06/2018 (Rv. 649645 - 01)

Attitudine al giudicato - Esclusione - Efficacia - Mera preclusione di fatto - Conseguenze - Reiterabilità dell'istanza di fallimento - Configurabilità.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16411 del 21/06/2018 (Rv. 649645 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_050