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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18488 del 12/07/2018 (Rv. 649577 - 01)

Crediti prededucibili sorti nel corso del concordato preventivo - Condizioni per il riconoscimento della prededucibilità nel fallimento successivo - Fattispecie.

In tema di prededuzione in sede fallimentare, l'art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico. Tuttavia, affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro il decreto del tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva escluso la prededucibilità del credito di una società di leasing avente ad oggetto somme dovute a titolo di penale per la mancata immediata restituzione del bene dopo lo scioglimento del rapporto, essendosi la risoluzione del contratto verificata in epoca antecedente alla procedura di concordato).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18488 del 12/07/2018 (Rv. 649577 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_221Dlgs_14_2019_art_006