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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2627 del 02/02/2018 (Rv. 647231 - 01)

Accordo di ristrutturazione omologato - Credito da finanziamento - Prededucibilità - Condizioni - Tipologia del finanziamento - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall., la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo omologato, disposta dal comma 1, dell'art. 182 quater,l.fall., è coessenziale al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella suddetta categoria, sicché, una volta accertata la presenza di tali crediti ed omologato l'accordo, la prededucibilità consegue senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità dell'accordo medesimo, insita nell'omologazione, e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, anche diversa dal mutuo (nella specie una fideiussione), stante l'ampiezza della previsione e la sua "ratio" compensativa del rischio del finanziatore realizzata con la prededucibilità del relativo credito.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2627 del 02/02/2018 (Rv. 647231 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006, Dlgs_14_2019_art_057, Dlgs_14_2019_art_101