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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1192 del 18/01/2018 (Rv. 646957 - 01)

Consorzi stabili - Autonomia soggettiva, organizzativa e patrimoniale - Somme incamerate dal consorzio fallito - Attribuzione in prededuzione alla sola consorziata esecutrice dei lavori - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

I consorzi stabili con rilevanza esterna, previsti dalla legge n. 109 del 1994, sono enti collettivi dotati di autonomia soggettiva, organizzativa e patrimoniale rispetto alle imprese consorziate, sicché è il consorzio l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti del committente e titolare delle somme riscosse in esecuzione del contratto; ne consegue, pertanto, che non ha fondamento la pretesa della consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati, al riconoscimento in prededuzione dei relativi crediti sulle somme incamerate dal consorzio fallito. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio, ha confermato il decreto di ammissione in chirografo al passivo del consorzio fallito del credito della consorziata per lavori eseguiti da questa successivamente all'apertura del fallimento, non potendo tale esecuzione dei lavori originare alcun credito prededucibile in assenza di espressa autorizzazione all'esercizio provvisorio ex art. 104 l.fall.).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1192 del 18/01/2018 (Rv. 646957 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2602, Dlgs_14_2019_art_186, Dlgs_14_2019_art_206, Dlgs_14_2019_art_211, Dlgs_14_2019_art_221, Dlgs_14_2019_art_006