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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - atti successivi alla dichiarazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6375 del 05/03/2019 (Rv. 652817 - 01)

Conto corrente postale - Addebiti successivi alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Presupposti - Notificazione della sentenza alla Poste Italiane s.p.a. - Necessità - Esclusione.

Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 24 d.P.R. n. 156 del 1973, non derogata dal successivo art. 82, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione a Poste Italiane s.p.a., posto che la disciplina prevista dall'art. 17 l.fall. fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6375 del 05/03/2019 (Rv. 652817 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_144