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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo gratuito - Cass. 1399/2019

Revocatoria fallimentare - Cessione di polizze in pegno – Attribuzione dell’equivalente – Computo.

La cessione di polizze di pegno in funzione solutoria di un debito pecuniario scaduto ed esigibile, costituisce mezzo anormale di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.pertanto, in ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare, qualora le polizze anzidette non vengano restituite, si farà luogo all'attribuzione dell'equivalente, consistente, non già nell'originario valore di stima del bene pignoratizio, ma nella differenza tra il valore stimato di quest'ultimo e l'importo dovuto, ai fini dell'estinzione del debito, all'istituto presso il quale il bene in parola risulta essere stato pignorato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1399 del 18/01/2019 (Rv. 652405 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056

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Pauliana

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cassazione

1399 

2019