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Fallimento ed altre procedure concorsuali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34105 del 19/12/2019 (Rv. 656614 - 01)

Crisi da sovraindebitamento - Spese della procedura - Potere del giudice di ordinare il deposito preventivo di una somma - Insussistenza - Fondamento - Acconti sul compenso dell'organismo di composizione della crisi - Ammissibilità.

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 del d.m. n. 202 del 2014, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012. (Principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34105 del 19/12/2019 (Rv. 656614 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_363