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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020 (Rv. 657226 - 01)

Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Notifica - Specialità della disciplina - Conseguenze - Applicabilità della notifica agli irreperibili - Esclusione.

L'art_ 15, comma 3, l.fall. (nel testo novellato dall'art_ 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite PEC all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art_ 145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5311 del 27/02/2020 (Rv. 657226 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Dlgs_14_2019_art_054, Cod_Proc_Civ_ art_ 145

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

FALLIMENTO

APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO