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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2345 del 03/02/2020 (Rv. 656984 - 01)

Convocazione dell'impresa individuale - Modalità - Notificazione alla persona fisica dell'imprenditore - Sufficienza - Ragioni.

La notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art_ 15 l.fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2345 del 03/02/2020 (Rv. 656984 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_037, Dlgs_14_2019_art_040, Dlgs_14_2019_art_041, Cod_Proc_Civ_art_138, Cod_Civ_art_0139

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI

APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

PROCEDIMENTO