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Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Cass. n. 26894/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Necessità - Conseguenze - Liquidazione onnicomprensiva - Legittimità - Esclusione.

Il decreto di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 30 del 2012, prevede quale autonoma voce il rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 5% del dovuto), sicché viola tale disposizione la liquidazione onnicomprensiva sia in quanto non reca la corrispondente indicazione, sia in quanto rende oggettivamente impossibile ricavare l'eventuale inclusione dello stesso all'interno dell'importo così unitariamente determinato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26894 del 26/11/2020 (Rv. 659991 - 02)

Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 39 = Dlgs_14_2019_art_137), (Legge Falliment. art. 165 = Dlgs_14_2019_art_092)

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