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Vendita fallimentare – Cass. n. 2280/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalita' - Vendita fallimentare - Socio unico della controllante della fallita e dell’aggiudicataria - Preclusione a partecipare - Esclusione - Ragioni.

Nell'ambito della vendita fallimentare, eseguita ex art. 107, comma 1, l. fall., il socio unico della controllante, tanto della fallita quanto dell'aggiudicataria, non può essere qualificato come debitore a cui rimane preclusa la partecipazione all'asta fallimentare, rilevando l'autonomia patrimoniale e la distinta personalità giuridica della società di capitali, quand'anche unipersonale, rispetto ai suoi soci o amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio nella titolarità dell'ente.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2280 del 02/02/2021 (Rv. 660552 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_216, Cod_Proc_Civ_art_571, Cod_Proc_Civ_art_579