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Espressione di voto nelle forme previste – Cass. n. 20622/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto - Concordato preventivo - Espressione di voto ex art. 178, comma 4, l.fall. - Mandato speciale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

 

In tema di concordato preventivo, il creditore che intenda esprimere il voto nelle forme previste dall'art. 178, comma 4, l.fall. per il tramite di un suo delegato non deve munire quest'ultimo del mandato speciale richiesto dall'art. 174 l.fall. per il conferimento della rappresentanza fisica in adunanza, poiché quest'ultima è destinata allo svolgimento di attività varie e articolate, non limitate alla mera manifestazione di voto che, invece, si risolve nel compimento di un atto negoziale unilaterale suscettibile di ratifica, la cui effettiva provenienza costituisce un accertamento in fatto riservato al giudice di merito.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20622 del 19/07/2021 (Rv. 662036 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1399

 

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Cassazione

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2021